Demolizione e ricostruzione: Sisma bonus 110
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Al Superbonus si sta dedicando non poco spazio. Tra proroghe, incentivi, sconti in fattura e cessioni del credito il miglioramento energetico delle nostre abitazioni è diventato sempre più il cuore pulsante della progettazione di molti studi tecnici.
Come si è ormai capito, il superbonus nasce principalmente dalla volontà di migliorare energeticamente la propria abitazione, con il fantomatico salto delle due classi energetiche. Quello che forse è meno conosciuto, e di cui parleremo nel seguente articolo, è il Sismabonus.
Il sisma bonus si focalizza su quegli interventi che hanno come obiettivo rendere più sicuri gli edifici.
Sisma bonus: come funziona
È una detrazione Irpef o Ires per la realizzazione di lavori che mettano in sicurezza un edificio che si trovi in zone ad alto rischio sismico. Tali interventi, per poter accedere alla detrazione fiscale, devono essere catalogati come ristrutturazione e non come nuova costruzione.
Sisma bonus: quali edifici rientrano?
Il Sisma bonus agevola una vasta platea di edifici, che non comprende solo villette, condomini e unità funzionalmente indipendenti, ma si allarga sia a edifici pubblici, come scuole, case di riposo, cliniche e impianti sportivi sia ad aziende.
Sisma bonus: lavori ammessi
Fra le spese che rientrano in questa agevolazione fiscale vi sono:
- Le opere di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (con agevolazione ordinaria pari al 50% del totale della spesa);
- Gli interventi che permettono il passaggio ad una classe di rischio inferiore (agevolabile fino al 70% nelle case singole e fino al 75% nei condomini);
- Le azioni che permettono il passaggio a due classi di rischio inferiore (agevolabile fino al 80% nelle case singole e fino al 85% nei condomini);
- Spese sostenute per opere antisismiche realizzate con demolizione e ricostruzione in zone sismiche di livello 1,2,3.
Sisma bonus: cosa prevede oggi
Capito che l’obiettivo è garantire il miglioramento della sicurezza antisismica, le spese che vanno sostenute sono detraibili al 50% fino ad un massimale di spesa pari a 96.000 euro, ripartite in cinque quote. È possibile trasformare l’incentivo fiscale in sconto in fattura o in credito d’imposta cedibile presentando un visto di conformità rilasciato da un tecnico incaricato.
Caso studio: applicazione Super Sisma Bonus con demolizione e ricostruzione
Con i contenuti aggiornati alle disposizioni del DL 77/2021 Semplificazione Bis, convertito poi in legge 108/2021 si introduce il Super Sisma bonus, con aliquote fino al 110%. Quest’ultimo incentivo, che si somma a quelli precedentemente descritti, ha come neo quello di non essere esteso a tutte le tipologie di edificio, ma viene ristretto solo a edifici residenziali: condomini e villette unifamiliari. Come detto sono ammessi tra i lavori di efficientamento strutturale anche le opere di demolizione e ricostruzione di interi edifici. Come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, non è obbligatorio ricostruire così com’era, anzi. Sono concessi interventi che comportino una variazione completa della forma planimetrica e prospettica.
Un ulteriore modifica, introdotta dal DL Semplificazione, riguarda la possibilità di utilizzare il Super Sisma Bonus, o Superbonus 110% relativo solo alle spese di rischio sismico anche nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria, poiché la parte in eccesso non sarà più considerata nuova costruzione. Questo non vale e non può essere applicato nel caso del Super Ecobonus, dove la parte in eccesso non può essere detratta al 110. La differenza tra il Super sisma bonus e il Super ecobonus comporta, che in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento dovranno essere distinte. In caso contrario si perderebbe la detrazione del 110 relativa all’ampliamento di volume.
In relazione al caso studio, la soluzione di demolire e ricostruzione un’abitazione utilizzando il Super Sisma bonus comporta dei vantaggi:
- L’intervento consente di eliminare eventuali abusi edilizi che diversamente andrebbero sanati se si applicasse il solo Ecobonus 110;
- Garantisce il rispetto di tutti i parametri tecnici richiesti dal Decreto Rilancio, senza alcun studio di fattibilità preliminare;
- Consente di ottenere una nuova abitazione, diversa dall’esistente, che raggiunge tutti i massimi standard di efficientamento energetico;
- Permette di utilizzare il bonus anche sulle parti di volumetria in eccesso;
- Concede di usufruire in concomitanza anche dell’ecobonus, con attenzione alla fatturazione
Sisma bonus: asseverazione
Come nel caso degli altri bonus, per accedere alla detrazione è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, sia che si tratti di interventi di carattere energetico che di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione che dichiara la completa conformità dovrà essere rilasciata a fine lavori o in corrispondenza di ogni avanzamento lavori. I SAL non possono essere più di due per ogni intervento e devono essere pari a minimo il 30% del totale dei lavori, inteso non come al massimo importo detraibili, ma alla spesa reale dell’intervento.
Ad oggi la scadenza per gli interventi di demolizione e ricostruzione ed efficientamento energetico al 110% su edifici unifamiliari è fissata al 30 giugno 2022, mentre per i condomini sarà a fine del 2022.
Le nuove disposizioni, uscite con il DDL Bilancio 2002, ora al vaglio del Parlamento, potrebbero portare a delle proroghe o a dei cambiamenti importanti sul tema incentivi fiscali. Quello che possiamo fare ora è attendere le nuove disposizioni in materia e rimanere aggiornati giornalmente.
Lo studio Inside Project mette a disposizione le sue capacità per seguire il cliente nel complesso e tortuoso percorso del Superbonus.
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