Il recupero dei sottotetti: quando e come realizzarlo

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Nell’affrontare la tematica del recupero dei sottotetti, durante un progetto d’interni, la prima cosa da fare è informarsi sulla legge regionale vigente nel proprio comune, nella quale vengono spiegate e specificate le condizioni necessarie per procedere con il recupero del sottotetto.

Per quanto riguarda la regione Veneto, la disposizione in merito al recupero dei sottotetti a fini abitativi è definita dalla Legge Regionale n. 51 del 23 dicembre 2019.

Complice l’introduzione del Superbonus 110%, introdotta dal governo con il Decreto Rilancio, recante misure specifiche su interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici e di allestimento di impianti fotovoltaici, il recupero del sottotetto e la trasformazione dello stesso in un ambiente abitabile e sfruttabile, è un tema molto discusso e di grande interesse.

Vediamo quali sono le caratteristiche necessarie per trasformare un sottotetto in mansarda.

Quando è possibile recuperare un sottotetto?

In primis è importante definire in cosa consiste il sottotetto: esso è lo spazio compreso tra il tetto e il solaio di copertura dell’ultima unità immobiliare, comunemente chiamata soffitta. A seconda delle altezze, dalla tipologia di accesso e dalla presenza o meno di finestre il sottotetto può assumere differente funzione:

  • Camera d’aria: non avendo un solaio adatto a sostenere carichi, non è agibili e utilizzato solo come strato di protezione dell’ultima unità abitativa nei confronti degli agenti atmosferici;
  • Soffitta: data la sua forma non è un luogo destinato ad ospitare luoghi abitabili, ma poiché costituisce volume è agibile, ovvero è possibile utilizzarla come magazzino o locale tecnico;
  • Mansarda: deve rispettare determinate caratteristiche e condizioni per permettere la permanenza prolungata di persone, deve quindi risultare agibile e abitabile.

Focus sulle differenze tra agibile/non agibile, abitabile/non abitabile

  • Agibile: un luogo che rispetta i requisiti standard di sicurezza, igiene e salubrità dell’aria e sopporta carichi e pesi;
  • Non agibile: non rispetta alcun requisito standard di sicurezza, igiene e salubrità dell’aria e non è in grado di sopportare carichi;
  • Abitabile: oltre a rispettare gli standard dell’agibilità deve garantire un certo rapporto aero-illuminante, rispettare le altezze minime, i requisiti urbanistici (luce, gas, acqua e fognature) ed essere isolato termicamente;
  • Non abitabile: non rispecchia i requisiti di illuminazione, areazione e urbanistici.

Quali sono le condizioni determinanti la riuscita del recupero di un sottotetto?

Facendo nuovamente riferimento alla legge regionale veneta, citata ad inizio articolo, sono di seguito riassunte le condizioni necessarie e determinanti per la riuscita del recupero di un sottotetto.

Tale legge recita : “ La Regione del Veneto promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto all’articolo 2.”

Inoltre definisce i parametri e le condizioni base e necessarie per attuare questa opera di riutilizzo del sottotetto:

  • devono essere rispettati i rapporti areo-illuminanti, il cui valore deve essere pari o superiori a un sedicesimo;
  • l’altezza utile media deve essere di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, mentre di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, corridoi e disimpegni. Il calcolo dell’altezza media viene ricavata dividendo il volume utile della parte del sottotetto, la cui altezza non deve essere inferiore a 1,60 metri, per la relativa superficie utile. Nell’eventualità che siano presenti degli spazi di altezza inferiore, è importante e obbligatorio chiuderli mediante delle opere murarie o degli arredi fissi che permettano di non sprecare quegli spazi, ma di utilizzarli esclusivamente come vani accessori. In tal modo la loro altezza non rientrerà nel calcolo dell’altezza media, precedentemente spiegato.
  • Il progetto di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, anche al fine di contenere i consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche redatte e determinate dal decreto legislativo n. 192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Il recupero del sottotetto può avvenire a condizione che il recupero non comporti un aumento delle unità abitative esistenti e non comporti un aumento di volume dell’unità abitativa, per questo motivo non sono ammessi interventi che vadano ad intaccare e modificare in alcun modo la sagoma degli edifici, le altezze del colmo e della gronda , nonché la pendenza delle falde, fatta eccezione per l’inspessimento della copertura, verso l’esterno, nel caso si tratti un intervento volto a migliorare le condizioni e il rendimento energetico.

Areazione e illuminazione per i sottotetti

Sono invece permesse e concesse, in tutte le Regioni, le opere che comportano l’apertura e la sostituzione di lucernari e/o finestre, garantendo così gli standard e le condizioni di areazione e illuminazione sopra citati. Inoltre, ogni regolamento comunale determina e stabilisce alcune tipologie di aperture nelle falde che devono rispettare e adeguarsi a determinate condizioni a loro volta determinate da vincoli paesistici, monumentali e ambientali.

Sottotetto non riscaldato: Super Ecobonus 110%

Un ulteriore tema da affrontare, quando si parla di riuso del sottotetto è la possibilità o non di utilizzare gli incentivi fiscali. Il ” vecchio” Ecobonus 65% non permetteva di incentivare il rifacimento del manto di copertura, attraverso l’inserimento di materiale isolante, nel caso in cui gli ambienti sottostanti non fossero riscaldati. Oggi, grazie alla Legge Bilancio è stata introdotta la possibilità di ottenere il Superbonus anche sull’isolamento di questa parte dell’edificio.

Grazie a quanto descritto nella citata legge bilancio, rientrano nel Super Ecobonus 110%, come lavori trainanti, le opere di isolamento della copertura, a patto che contribuiscano al salto di almeno due classi energetiche e che riguardino almeno il 25% dell’edificio.

Sottotetto non riscaldato: Bonus ristrutturazione

Nel caso in cui, per qualche strano cavillo, la ristrutturazione della mansarda non rientri nel bonus sopra citato, vi è comunque la possibilità di usufruire dello sconto Irpef del 50%, spalmato in 10 anni, attraverso il Bonus ristrutturazione.

Con questa tipologia di bonus, sono incentivati i seguenti lavori:

  • riparazione del tetto, potendo modificarne anche la posizione preesistente;
  • la sostituzione di apparecchi sanitari presenti nel sottotetto;
  • modifiche interne ed esterne, complete di opere edili ma che non modifichino la destinazione d’uso,
  • la possibilità di formare una nuova unità abitativa abitabile, attraverso l’esecuzione di opere edili che non comportino un aumento del volume.

In ogni caso, qualora si sia interessati ad attuare un intervento di questo tipo è importante e vivamente consigliato affidarsi a professionisti esperti e del settore. Lo studio Inside Project è a vostra completa disposizione.

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