Distinzione tra Bonus Facciate e Decreto Rilancio

facciata edificio

In questo approfondimento vogliamo fare un po’ di chiarezza sulle differenze tra Bonus Facciate e il recente decreto Rilancio (Decreto Legge n.34 del 19 Maggio 2020) perché ancora molte persone ne confondono i contenuti e gli ambiti di applicazione.

C’è una differenza sostanziale tra il bonus facciate e il decreto rilancio.

Cos’è il bonus facciate condominio?

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale per rilanciare il miglioramento o recupero del patrimonio edilizio, che consiste in una detrazione del 90%.

Il bonus spetta alle facciate esterne di edifici appartenenti ad ogni categoria catastale, situati nelle zone A e B, definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Sono ammessi interventi sulle strutture opache della facciata, comprese la sola pulitura o tinteggiatura, ma restano esclusi tutti gli interventi che interessino la parte interna della facciata.

Zone A e B: cosa sono?

Possiamo riassumere i concetti espressi dettagliatamente dalla Gazzetta Ufficiale, in questo modo:

La Zona A identifica il centro storico e le zone ad esso circostanti; si tratta quindi di agglomerati di carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale, comprese le aree limitrofe che possono essere considerate parte di questo sistema;

La Zona B identifica le parti di territorio parzialmente o totalmente edificate; ovvero, si tratta delle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Volendo semplificare all’eccesso: fondamentalmente restano escluse da questa definizione le abitazioni che risiedono nelle aree di espansione urbanistica, ad esempio le case di campagna isolate.

Chi può usufruire del bonus facciate?

L’Agenzia delle Entrate riporta che possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Perciò chi possiede un immobile in qualità di proprietario, di nudo proprietario o in qualità di titolare di abitazione, uso, usufrutto o superficie; ma ne può usufruire anche chi detiene l’immobile in qualità di inquilino, perciò detentore di contratto di locazione o comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Qual è la soglia massima concessa dal bonus facciate?

Non vi è alcuna soglia massima di detrazione da rispettare. La detrazione verrà poi ripartita in 10 quote annuali, di pari importo.

Lavori e spese detraibili, legati agli interventi in facciata:

  • Pulitura o tinteggiatura esterna;
  • Balconi, fregi e ornamenti, anche qualora fossero interessati dalla sola pulitura o tinteggiatura;
  • Strutture opache, influenti dal punto di vista termico, e che intacchino per almeno il 10% la superficie disperdente lorda dell’edificio interessato;
  • Acquisto dei materiali;
  • Sostituzione o riparazione grondaie o fluviali;
  • Progettazione e prestazioni varie, relative ai lavori;
  • Sopralluoghi e perizie;
  • Rilascio Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • Ponteggi;
  • Smaltimenti;
  • Tassa di occupazione suolo pubblico;

Lavori non detraibili con il bonus facciate:

  • Sostituzione di infissi, grate, cancelli, portoni e serramenti;
  • Rifacimento del tetto o di un lastrico solare.

Quali adempimenti sono necessari per accedere al bonus facciate?

L’incaricato (uno dei condòmini o, più spesso, l’amministratore di condominio) deve provvedere a indicare i dati del prefabbricato, quindi rilascia una certificazione delle spese corrisposte del condominio e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Quali adempimenti sono necessari post-intervento?

In caso di realizzazione dell’intervento, qualora venissero coinvolti anche interventi legati all’efficienza energetica, deve essere inviata telematicamente la comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Nella sezione dedicata alle detrazioni fiscali, dovranno essere elencati i dati identificativi dell’edificio, chi ha sostenuto le spese, quale tipologia di intervento è stata effettuata, il risparmio energetico annuo conseguente all’intervento e il costo dell’intervento (spese professionali comprese, altrettanto detraibili).

Quali documenti conservare?

È sempre bene conservare tutta la documentazione relativa agli avvenuti pagamenti, quindi ricevute di bonifici, fatture che provino le spese effettivamente sostenute, domande di accatastamento in caso di ambienti non censiti, delibere e consensi ai lavori. In caso di interventi energetici è bene conservare anche l’attestato APE e l’asseverazione del tecnico abilitato.

Decreto rilancio (chiamato anche Ecobonus 110%)

È possibile detrarre il 110% dell’importo dell’intervento in 5 anni.

Chi rientra nel decreto rilancio

Tutti gli interventi sulle prime case che mirano al recupero energetico dell’edificio.

È vincolante un miglioramento delle prestazioni energetiche (di minimo 2 classi) per una detrazione massima di 60.000 € per ogni unità per interventi legati alle superfici opache; oltre a una detrazione massima di 30.000 € per interventi legati alla sostituzione di impianti di riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria, in favore di nuovi impianti in classe A centralizzato.

Per cui, se effettuassi ad esempio un intervento di €60.000 + €30.000, una persona fisica (persona comune) è dovrebbe detrarre tale importo dall’Irpef (nei 5 anni successivi all’intervento stesso). Ecco che diventerà fondamentale la possibilità che si prospetta di poter cedere il credito d’imposta ad istituti di credito, e altri intermediari finanziari.

Considerazioni

Chiaro che solo con la facciata diventa difficile (se pur non impossibile) il salto di 2 classi…questo perché l’intenzione è quella che l’efficientamento energetico riguardi l’intero sistema edificio, attraverso una progettazione integrata che coinvolgerà molti aspetti del corpo di fabbrica, con varie ambiti soggetti a diverse detrazioni.

Cosa non è noto

  • Non è ancora noto quali saranno le “voci di spesa accessorie” potrebbero rientrare nella detrazione al 110%;
  • Non è ancora noto i requisiti dei materiali che dovranno essere utilizzati per le coibentazioni (Criteri Ambientali Minimi) con un certo grado di efficienza energetica e con una possibilità di riciclo dei materiali stessi.

La novità vera è la possibilità di cessione del credito

Come si può fare oggi?

Oggi un intervento per riqualificazione energetica (comprese anche le facciate) in qualsiasi ambito di (oltre non solo Z.T.O. A e B) è potenzialmente detraibile al 65%, (oppure al 50%) dimostrando l’effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche.

Articolo realizzato da Andrea Zuccher, architetto a Verona e titolare dello studio di architettura Inside Project.

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