I numeri del Decreto Rilancio
Indice
I NUMERI DEL DECRETO RILANCIO in pillole
110 | Definito Ecobonus è La percentuale di detrazione massima a cui è possibile aspirare per certi interventi che riguardano il risparmio energetico e l’adeguamento sismico delle strutture.
5 | Gli anni in cui è possibile suddividere la detrazione
2 | Le classi di consumo energetico da ridurre per accedere alla detrazione
Interventi per cui vale l’agevolazione del 110%
Sarà possibile detrarre al 110% tutti quegli interventi oggi detraibili al 50% purché connessi a un intervento principale:
- Interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali e inclinate per una superficie > al 25% della superficie lorda disperdente o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente o che disponga di 1 o più accessi.
- Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, raffrescamento, ACS, con efficienza almeno pari alla classe A.
- Interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari (indipendenti con accesso autonomo) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, raffrescamento, ACS con efficienza almeno pari alla classe A.
Limiti di spesa in base al n. di immobili che fanno parte dell’edificio:
a)- COIBENTAZIONI:
– 50.000 € per immobili unifamiliari o villette a schiera
– 40.000 € per edifici composti da 2 a 8 unità moltiplicati per ogni unità
– 30.000 € per edifici oltre le 8 unità per ogni unità
b)- SOSTITUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
– 30.000 € per immobili unifamiliari o villette a schiera
– 20.000 € per edifici composti da 2 a 8 unità moltiplicati per ogni unità
– 15.000 € per edifici oltre le 8 unità per ogni unità
ESEMPIO
Nel caso di un condominio di 4 appartamenti, la detrazione massima varrebbe:
(40.000 x 4) per COIBENTAZIONI + (20.000 x 4) per gli IMPIANTI = 240.000 €
COMMA 2 – ALTRI INTERVENTI CHE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE:
La detrazione del 110% è estesa a tutti quegli interventi per cui è prevista una detrazione del 50% se eseguita congiuntamente a
- Coibentazione e/o sostituzione dell’impianto di riscaldamento nel caso di condominio
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento nel caso di edificio unifamiliare
Il rispetto dei requisiti (abbassamento di 2 classi) dovrà essere dimostrato tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento.
Per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali che rispettino Criteri Minimi Ambientali (CAM) che definiscono l’efficienza energetica e la possibilità di riciclo dei materiali.
Sono contemplati interventi di demolizione e costruzione.
Tutti gli interventi che non rientrano tra quelli di efficientamento energetico non potranno rientrare nella detrazione del 110%.
NOTA
Ogni caso dovrà essere affrontato in modo specifico con l’assistenza di un professionista.
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