Cartelli cantiere e obblighi di legge

cartelli cantiere

Un aspetto del cantiere poco conosciuto, ma di grande importanza, riguarda la cartellonistica che viene applicata all’ingresso del cantiere e da tutti visibile e consultabile.

L’obblighi dei cartelli

L’obbligatorietà dell’esposizione del cartello di cantiere è ben definita ed identificata all’interno del D.P.R. 380 del 2001 e più specificatamente nell’articolo 27 che titola “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”. Al comma 4 di tale articolo si recita che “ Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.

La seconda norma che indica l’obbligatorietà della sua presenza è il Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il cartello di cantiere deve essere quindi esposto in modo tale che le informazioni in esso riportate siano visibili al pubblico e senza posizionamenti ostativi.

Perché bisogna esporre il cartello di cantiere?

Un intervento edilizio deve essere eseguito nel rispetto di numerose normative a tre livelli: nazionale, regionale e locale. La presenza del cartello con le indicazioni principale è il primo strumento di verifica per gli organi di vigilanza nel momento in cui compiono delle ispezioni.

La mancanza di tale elemento può comportare delle sanzioni pecuniarie, anche molto salate. È importante fare attenzione anche al luogo in cui viene affisso, la poca visibilità o le scritte cancellate dagli agenti atmosferici porta a delle sanzioni.

Dimensioni dei cartelli

La dimensione della cartellonistica di cantiere, se si tratta di opere private, è definita dal Regolamento Edilizio del Comune di riferimento. Allo stesso modo, se si tratta di opere in cui è necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza, è obbligo del Committente o del Responsabile dei Lavori, esporre la notifica preliminare, cosi come definito dall’art. 99 “ Notifica Preliminare”.

L’obbligo di esporre i cartelli di cantiere non è imputabile al committente, ma all’Impresa esecutrice dei lavori. Al committente solo l’obbligo di esporre la notifica preliminare e di comunicare all’impresa il nominativo del responsabile alla sicurezza.

Cartelli di cantiere

I cartelli esposti in cantiere si diversificano che si tratti di lavori privati o pubblici.

Cartello di cantiere per opere private

Nel caso di opere private i dati contenuti all’interno del cartello sono le seguenti:

  • Estremi atti autorizzati rilasciati dal comune: permesso di costruire, CILA, SCIA, ecc.;
  • Oggetto dell’opera;
  • Importo dei lavori e forniture;
  • Costi sicurezza in cantiere;
  • Committente;
  • Responsabile dei lavori;
  • Progettista e direttore dei lavori architettonico;
  • Progettista e direttore dei lavori strutture;
  • Progettista e direttore dei lavori impiantistico;
  • Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ( CSP);
  • Coordinatore sicurezza in fase esecutiva ( CSE);
  • Le imprese e le ditte coinvolte;
  • Estremi notifica preliminare
  • Dati di inizio e fine lavori.

Cartello di cantiere opere pubbliche

Nel caso di opere pubbliche le informazioni da riportare all’interno del cartellone sono molteplici:

  • Estremi atti autorizzati rilasciati dal comune: permesso di costruire, CILA, SCIA, ecc.;
  • Immagini/ render dell’opera finita;
  • Oggetto dell’appalto;
  • Modalità di realizzazione;
  • Importo lavori a base d’asta;
  • Costi sicurezza del cantiere;
  • Eventuale ribasso d’asta;
  • Impresa appaltatrice;
  • Imprese sub- appaltatrici;
  • Progettista e direttore dei lavori architettonico;
  • Progettista e direttore dei lavori strutture;
  • Progettista e direttore dei lavori impiantistico;
  • Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ( CSP);
  • Coordinatore sicurezza in fase esecutiva ( CSE);
  • Direttore dei lavori;
  • Estremi notifica preliminare;
  • Data di inizio e fine cantiere;
  • Spazio per eventuali note e comunicazioni pubbliche;
  • Riferimento dell’ufficio competente nella stazione appaltante

Inoltre, per quanto riguarda i lavori pubblici sono da tenere a mente altri fattori, come riportato all’interno della Circolare 1729/UL del 1990 del Ministero dei lavori pubblici:

  • Installazione del cartello di cantiere entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavoir;
  • Rispetto delle dimensioni non inferiori di 1 metro di larghezza per 2 metri di altezza;
  • Collocazione ben visibile;
  • Installazione di più cartelli, nel caso di cantiere con elevata estensione;
  • Uso di materiali adeguati;
  • Uso materiali indelebili per il testo.

Dove si acquista un cartello di cantiere?

L’acquisto e l’affissione del cartello di cantiere, come già detto precedentemente, sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori. Il cartello può essere acquistato in ferramenta o da un rivenditore di materiali edili, ma si può trovare anche su siti di acquisto online. Solitamente sono in PVC, per resistere agli agenti atmosferici.
È possibile, inoltre, personalizzare i propri cartelli con il logo dello studio, il proprio nominativo e i dati per contattarvi. Definito lo stile del cartello è possibile inviarlo alle copisterie che effettuano questo servizio.  Anche in questo caso è possibile trovare delle basi precompilate ed impostate su internet, da cui prendere ispirazione e modificare all’occorrenza.

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