Aggiornamento catastale superbonus: ecco cosa dice oggi la legge

aggiornamento catastale superbonus

Obbligo aggiornamento catastale opere Superbonus

Legge di Bilancio 2024 Superbonus

La Legge 30 Dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024)  art. 1, comma 86,  dispone/conferma che al termine dei lavori agevolati dalle detrazioni legate al Superbonus e in generale ai bonus fiscali, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate (ove prevista) la comunicazione di avvenuta variazione catastale.

È stata opinione diffusa e largamente (universalmente) condivisa fra i professionisti che non vi sia un effettivo obbligo di tale comunicazione in catasto per le pratiche di C.I.L.A.S. ovvero quelle opere di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico che abbiano beneficiato del Superbonus 110%, dal momento che non c’è una teorica modifica di consistenza (numero di vani) categoria (destinazione d’uso) o classe (livello qualitativo dell’immobile).

Le opere di manutenzione straordinaria

L’art. 3 D.P.R. 380/01 definisce le opere di manutenzione straordinaria, ovvero quelle opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti (anche strutturali) delle costruzioni nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le superfici e non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.

Tra gli interventi si contemplano:

C – il rifacimento totale del manto di copertura

E – adeguamento, rinnovo e sostituzione di impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere).

H – riparazione o sostituzione degli infissi

Per tanto per tutto il 2024 si è dibattuto in merito ai contenuti della legge di bilancio 2024, per capire quando e dove vi sia effettivo obbligo di presentare comunicazione al catasto per opere di efficientamento energetico usufruendo del Superbonus.

Decreto del MEF 19 Aprile 1994 n. 701

Con la legge 213 si dice che l’Agenzia delle Entrate è in grado ed è chiamata a verificare dalle proprie banche dati l’avvenuta dichiarazione al catasto degli immobili oggetto di efficientamento energetico con Superbonus (art. 119 del decreto -legge 19 Maggio 2020, n. 34), richiamando l’ art. 1 (commi 1 e 2) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 Aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti del catasto fabbricati.

In questo decreto si evidenzia che  in presenza di unità immobiliari urbane di nuova costruzione e nel caso di immobili che abbiamo subito “variazione dello stato dei beni” il dichiarante deve provvedere alla comunicazioni in catasto secondo le modalità previste.

Implicitamente per 30 anni, si è assunto (è stata fin qui pratica comune) che qualora non ci fosse variazione di consistenza, categoria o classe, non fosse nemmeno dovuta una comunicazione in catasto.

Ma la legge prosegue dicendo che il dichiarante ha facoltà di proporre la consistenza, categoria, e classe (che determinano l’attribuzione della rendita catastale), non può assumere che non sia effettivamente cambiata.

Tale rendita rimane negli atti come “rendita proposta” fino a quando il catasto non provvede con propri mezzi di accertamento (anche a campione) alla conferma o alla definizione di una diversa rendita, e comunque entro i 12 mesi dalla comunicazione.

Ma per proporre, è necessario di fatto che la comunicazione sia stata effettuata.

Il cavillo burocratico

Mentre per 30 anni la comunicazione al catasto di opere di manutenzione straordinaria è stata considerata “ come non dovuta e/o non necessaria” (perché semplicemente ripristinanti le iniziali prestazioni dell’immobile), nel caso del Superbonus si va a chiedere conto di una comunicazione in catasto, che posta in questi termini suonerebbe come “obbligatoria”.

Il risultato è che l’Agenzia delle Entrate avendo effettiva evidenza di chi ha beneficiato del Superbonus e della relativa cessione del credito, ha la possibilità di risalire agevolmente a chi non ha ottemperato a tale comunicazione, tant’è che si starebbe preparando all’invio di  500.000 lettere ai contribuenti.

In questo modo il governo ottiene:

  • La possibilità di rivedere le rendite di tutti gli immobili oggetto di efficientamento energetico così da poter tassare al rialzo (ad oggi) le seconde case.
  • Incassare i diritti per la presentazione della pratica presso il catasto (da € 50,00 sono passati a € 70,00)
  • Incassare le sanzioni (i ravvedimenti) per comunicazioni effettuate oltre i 30 gg dalla fine dei lavori (del tutto preferibili ad azioni di surroga, o a sanzioni che potrebbero in linea di principio arrivare a 8.000,00 €).

A nostro avviso un modo facile e “pulito” per il governo Meloni per recuperare una parte delle mancate entrate fiscali legate al Superbonus.

Il consiglio per chi non ha provveduto a tale comunicazione

Per chi ha effettuato un intervento di efficientamento energetico, in mancanza di comunicazione al catasto, non aspetterei di ricevere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ma mi rivolgerei subito ad un professionista, prima che scoppi la rincorsa alle pratiche catastali, che una volta (di nuovo) sommersi dal numero di richieste,  saranno incapaci di rispondere efficacemente e in tempi ragionevoli, con inevitabile e conseguente innalzamento dei prezzi. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarci senza impegno.

Leggi anche:

Idee e consigli per arredare casa con poco budget
Tutto quello che c’è da sapere sulla lottizzazione